Delibera CONSOB, in particolare sul diritto derivato nazionale Direttiva europea n. 2019/1160 (Direttiva Fondi di Distribuzione Transfrontaliera, Direttiva CBDF) e Regolamento Europeo n. 2019/1156 (Regolamento CBDF), per quanto applicabile.
Sfondo
La Direttiva CBDF è stata recepita nel diritto primario italiano (c.d. Legge Finanziaria Italiana) con il decreto legislativo 5 novembre 2021 n.191 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 2021 (decreto 191).
Sebbene il Decreto 191 recepisca i principi generali derivanti dalla Direttiva CBDF, lo stesso Decreto ha ritenuto delega alla Consob l’adozione di norme di diritto derivato per recepire con il Decreto 191 le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria Italiana.
In data 11 febbraio 2022 la Consob ha avviato una consultazione pubblica finalizzata alla revisione del Regolamento Emittenti Consob per allineare la normativa derivata alle disposizioni della Direttiva CBDF, avvalendosi del proprio potere di delega. Al termine della consultazione pubblica (conclusa in data 11 marzo 2022), la CONSOB ha adottato la delibera CONSOB.
Modifiche al Regolamento Emittenti CONSAP
Tra le principali novità introdotte nel regolamento fornitori Consob si segnalano, tra le altre:
- Regime che disciplina le strutture locali a disposizione degli investitori. Al riguardo, la Consob sembra aver praticato il gold plating in attuazione di tale disposizione UE che estende i requisiti per fornire tali agevolazioni non solo agli investitori al dettaglio, ma anche agli investitori professionali idonei, come definiti dalla normativa italiana;
- il regime che disciplina l’eliminazione degli accordi di commercializzazione relativi ad assegnazioni o quote del fondo;
- l’introduzione di nuove regole che disciplinano la pre-commercializzazione dei fondi di investimento alternativi riservati agli investitori professionali italiani; E
- Regime che disciplina i materiali di marketing e le comunicazioni relative alla commercializzazione e/o all’offerta di allocazioni o quote di fondi a investitori italiani. In particolare, il regime a rischio è stato modificato per tenere conto del fatto che, alla luce di quanto previsto dal Regolamento CBDF, la Consob non eserciterà più alcun potere regolamentare in base ai criteri con cui commercializza/offre al pubblico. Saranno intrapresi UCTIS e/o FIA a tempo indeterminato.
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