Ordinanza legale n. 124/2019 (entrato in vigore il 27 ottobre 2019), l’Italia ha introdotto nuove regole volte ad aumentare la tassazione dei trust. In particolare, ai sensi dell’articolo 13 dell’Ordinanza, l’imposta sarà riscossa sui trust situati in paradisi fiscali (e schemi simili, ad esempio fondazioni) nelle mani del beneficiario residente in Italia.
Secondo la normativa italiana, i trust sono generalmente soggetti a regole fiscali diverse (i cosiddetti trust opachi) a seconda che i beneficiari siano identificati e abbiano diritti reali sulle somme (i cosiddetti trust espressi). Nel caso di trust trasparenti, i beneficiari sono tassati in base al consumo, mentre i trust opachi sono tassati a livello di trust. Con l’entrata in vigore delle nuove regole, gli italiani che ricevono la distribuzione di un trust opaco saranno tassati in Italia e quel trust sarà situato in un paradiso fiscale.
Inoltre, l’ordine afferma che l’importo distribuito dai trust esteri sarà completamente tassato nelle mani del beneficiario italiano se non è possibile capire se il reddito distribuito include reddito finanziario e / o fiduciario.
Commento di DLA Piper: Con le nuove regole, l’Italia cerca di attaccare le strutture fiduciarie situate nei paradisi fiscali minando le ordinarie politiche di tassazione dei trust e creando uno strano regime fiscale a fini antievasione. Tuttavia, questa regola non è chiara perché non specifica se è possibile detrarre eventuali soste all’estero e quale definizione di “paradiso fiscale” dovrebbe essere considerata ai suoi fini. Inoltre, l’Ordine perde anche l’opportunità di chiarire le regole regionali applicabili ai redditi di origine estera ricevuti dai trust esteri. È necessaria un’analisi su larga scala per i trust esteri per identificare il trust / reddito dei trust.
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