IVASS aggiorna le FAQ sulle passività delle imprese UE in Italia

Il 1° febbraio l’Autorità italiana di vigilanza sulle assicurazioni (“IVASS”) ha aggiornato le sue FAQ, affermando che le compagnie di assicurazione avrebbero la loro sede legale nel Paese SEE, operando in regime di indipendenza della Prestazione dei Servizi in Italia e dell’indipendenza dello stabilimento. Completare.

In particolare, un contratto con una sede legale in un altro paese SEE che intenda stabilire una succursale o svolgere attività nell’ambito della Libertà di fornire servizi o di stabilire regimi in Italia dovrebbe contattare la sua Commissione di sorveglianza interna.

L’accesso all’attività assicurativa ai sensi dei suddetti regimi in Italia è subordinato alla comunicazione da parte della Commissione di Vigilanza sull’Abitazione all’IVASS di tutte le informazioni e documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari.

Se un accordo copre i rischi relativi alla responsabilità civile auto e marittima (rispettivamente Rami 10 e 12), tale accordo deve includere la comunicazione di adesione all’Ufficio Centro Italia (es. UCI – Ufficio Centralle Italiano). Fondo speciale di garanzia per le vittime di incidenti stradali.

Nel caso di attività realizzate ai sensi dell’art Libertà di fornire serviziL’avviso include il nome e l’indirizzo del mandatario residente in Italia.

Se vuoi operare in un’azienda Il diritto di stabilire una regola, Nominerà il rappresentante generale della succursale, che risiederà allo stesso indirizzo della succursale; Se il rappresentante è una persona giuridica, avrà sede legale in Italia.

Il pubblico rappresentante deve avere un mandato specifico, comprensivo dei poteri di rappresentare il pegno dinanzi al tribunale ea tutte le autorità italiane, nonché i poteri di concludere e firmare contratti e altri atti relativi all’attività svolta in Italia. Se il potere di rappresentanza è conferito a una persona giuridica, quest’ultima nomina quale suo rappresentante una persona fisica residente in Italia e avente il mandato di esercitare i poteri di cui sopra.

READ  Come sono diventato un cane straniero '- Times-Herald

Il rappresentante di una società operante in regime di Libertà del Servizio gli conferisce il potere di rappresentare l’atto di notorietà in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti in merito alle richieste di risarcimento danni. Come poteri per certificare l’esistenza e la validità dei contratti conclusi nell’ambito della Libertà di fornire servizi.

Infine, occorre impegnarsi per le regole di buona generale che fissano i requisiti oltre ai requisiti minimi specificati nelle Ordinanze europee presenti sul sito dell’IVASS.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *