Italia: il nuovo decreto modifica le norme sugli ammortizzatori e amplia gli aiuti di Stato

Il Decreto Sostegni ter (Ordinanza Legge n. 4/2022, noto come “Decreto Sostegni ter”) ha introdotto una serie di aggiornamenti e modifiche, tra cui l’ampliamento degli aiuti di Stato e la modifica delle regole di revisione della normativa sugli ammortizzatori. Per fornire un maggiore supporto alle organizzazioni e alle attività che sono state gravemente colpite dall’epidemia di Govt-19.

Nuovo Decreto Legale n. 4/2022, denominato “Decreto Sostegni ter” –

I. Norme di ristrutturazione degli ammortizzatori

In connessione con le disposizioni del Decreto Sostegni ter (Decreto Legge n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni ter”) in materia di ammortizzatori, il Decreto Legislativo 148/2015 ha introdotto alcuni aggiornamenti e modifiche. Le riforme più importanti sono sintetizzate di seguito:

  • In caso di pagamento diretto degli ammortizzatori da parte del datore di lavoro, quest’ultimo, a pena di confisca, deve trasmettere tutti i dati rilevanti all’INPS entro la fine del secondo mese successivo a quello dello shock. Gli ammortizzatori sono forniti, o, successivamente, entro 60 giorni dall’annuncio dell’atto autorizzativo sugli ammortizzatori. In mancanza di tali condizioni, il corrispettivo degli ammortizzatori e dei relativi oneri sarà a carico del datore di lavoro inadempiente.
  • Entro il 2022, la società di trattamento degli ammortizzatori sociali sarà offerta per ristrutturazioni o addirittura crisi; Trattata in precedenza solo in relazione all’estensione della terapia con ammortizzatori subordinati all’accordo unitario.
  • I lavoratori che hanno lavorato al piano di sotto per 6 mesi o più, così come coloro che sono lavoratori autonomi durante il periodo di ammortizzatori, non hanno diritto a ricevere il trattamento di ammortizzatori sociali per i giorni lavorativi. Il trattamento degli ammortizzatori sarà interrotto per la durata del rapporto di lavoro se il dipendente ha svolto un lavoro a valle per meno di 6 mesi.
  • Per i periodi di sospensione o riduzione dal 1° gennaio 2022, i relativi ammortizzatori sono omologati secondo i criteri e secondo le tempistiche di seguito specificate:
    • Per i datori di lavoro che hanno assunto in media fino a 5 dipendenti, sei mesi prima della data di presentazione della domanda per fruire del beneficio dell’Ammortizzatore, massimo 13 settimane nell’arco di due anni;
    • Per i datori di lavoro che impiegano in media più di 5 dipendenti, sei mesi prima della data di presentazione della domanda per il beneficio dell’Ammortizzatore, massimo 26 settimane su un biennio.
  • Dal 1° gennaio 2022 i fondi bilaterali di solidarietà assicureranno la fornitura di ammortizzatori minimi ed equivalenti limitati agli ammortizzatori normali e anormali (importo massimo 1.199 euro) per periodi di sospensione o ridondanza. La durata minima equivalente per i trattamenti degli ammortizzatori (52 settimane per CIGO-ammortizzatore normale, e 24 per CIGS – ammortizzatore anomalo), a seconda delle dimensioni dell’organizzazione e del motivo di attuazione, e comunque in conformità con il durata complessiva massima prevista dalle diverse normative applicabili a queste due organizzazioni.
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II. Ampliamento degli aiuti di Stato

  • L’importo massimo dell’assistenza pubblica è stato aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro.
  • Il limite è stato portato a 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura ea 290.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli.
  • Il sussidio governativo massimo per le imprese particolarmente colpite dalla crisi epidemica sarà portato da 10 a 12 milioni, con un minimo del 30% delle perdite di fatturato nel periodo di qualificazione (tra il 1 marzo 2020 e il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo nel 2019.
  • Secondo il diritto europeo, una società deve essere intesa come una “entità unica” così come definita nel Regolamento 1407/2013 “de minimis”.

A. Misure per le operazioni chiuse a causa della crisi del Govt-19:

  • Il duplice intervento a favore di balere, discoteche e locali assimilati è stato chiuso con ordinanza fino a fine gennaio. Stanzia 20 milioni di euro a sostegno delle operazioni chiuse fino al 27 gennaio 2022 (data di attuazione della presente ordinanza).
  • Anche il settore della vendita al dettaglio ottiene alcune strutture. Infatti il ​​mandato di legge riconosce il contributo a fondo perduto a favore dei rivenditori coperti da specifici codici della classificazione ATECO di attività economica (es. vendita al dettaglio di orologi e gioielli nei negozi specializzati, vendita al dettaglio di carburanti specializzati per autoveicoli). Solo le aziende con un fatturato superiore a மில்லியன் 2 milioni nel 2019 riceveranno un contributo non rimborsabile.
  • Prevede inoltre misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite da emergenze epidemiche: மில்லியன் 20 milioni entro il 2022 a sostegno di parchi a tema, pesca, parchi geologici e zoo.
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B. Attività turistiche:

  • L’ordinanza contiene anche un corposo insieme di misure a sostegno del settore turistico.
  • Alza di 20 milioni di euro il Fondo unico nazionale per il turismo per il 2022.
  • Le esenzioni dai contributi al lavoro a tempo determinato o ai contratti di lavoro stagionale nei settori turistico e termale comprendono il periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Non più di 3 mesi.
  • In caso di conversione di detti contratti in contratti di sub-assunzione aperti, sarà deliberata un’esenzione massima di 6 mesi dalla modifica.

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