Il nuovo trattamento fiscale delle plusvalenze – Commento

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto modifiche sostanziali al trattamento fiscale nazionale delle plusvalenze conseguite da soci non residenti in Italia per imposte da conferimenti di contributi italiani e stranieri che comporterebbero la vendita indiretta di immobili italiani.

Le nuove disposizioni mirano ad allineare il diritto tributario nazionale italiano all’ultimo approccio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si fa riferimento all’articolo 13, paragrafo 4 del commento dell’OCSE al modello di convenzione. Molte giurisdizioni hanno già implementato questo approccio.

Nella precedente disciplina nazionale, i soggetti esteri erano tassabili in Italia solo sulle plusvalenze realizzate dalla vendita diretta di beni immobili italiani o dalla vendita diretta di quote di società italiane. Il nuovo sistema modifica tale disposizione in modo che le plusvalenze da trasferimenti di contributi non italiani si considerino originate in Italia. Ciò significa che tali plusvalenze sono soggette all’imposta italiana sulle plusvalenze del 26% qualora superino il 50%.(1) Dal valore dell’impresa mobile si ricava (direttamente o indirettamente) l’immobile sito in Italia in qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti la vendita (ovvero l’impresa “terre ricche”).

La nuova disposizione ha inoltre soppresso un’esenzione precedentemente applicata ai sensi del codice tributario per le plusvalenze da “non qualificate”(2) Partecipazioni in società o enti italiani realizzate da residenti fiscali non italiani e residenti in una giurisdizione. Ciò consente un valido scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane elencate nel Decreto Ministeriale (del 4 settembre 1996 e successive modifiche) o con gli investitori istituzionali stabiliti in tale giurisdizione. La deroga alla nuova disposizione si applica invece alle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni quotate nei mercati regolamentati.

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Inoltre, a determinate condizioni, le nuove norme non si applicano agli organismi di investimento collettivo nell’UE. La nuova disposizione non si applica ai fondi di investimento stabiliti nell’Unione Europea o in paesi ammissibili dello Spazio Economico Europeo che sono conformi alle clausole della Quarta Direttiva per gli Investimenti Collettivi in ​​Valori Mobiliari o hanno un gestore soggetto a supervisione regolamentare in alternativa del paese di costituzione straniera ai sensi della direttiva sulla gestione dei fondi di investimento. Questa esclusione ha principalmente lo scopo di evitare problemi di discriminazione a livello dell’UE.

Dal punto di vista pratico, il nuovo quadro potrebbe avere un impatto materiale sui soggetti esteri residenti in Paesi privi di convenzione fiscale con l’Italia o con convenzione fiscale che non tutela il Paese di residenza in caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di “ ricche terre” alle multinazionali (come Israele, Francia, Stati Uniti, Canada e Hong Kong).

Sebbene l’Italia non abbia ancora ratificato l’accordo multilaterale per l’attuazione di misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (MLI), le nuove disposizioni dovrebbero essere attentamente considerate, poiché in base al diritto commerciale internazionale più trattati sulla doppia imposizione consentirebbero tassando le plusvalenze da diritti di proprietà il cui valore è principalmente immobili italiani.(3)

Si precisa, infine, che sono attesi ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, tenuto conto che l’attuazione del nuovo provvedimento è alquanto incerta.(4)

Per ulteriori informazioni su questo argomento si prega di contattare Simona Zangrande O Franco Pozzi presso lo Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza per telefono (+39 02763 6931) o email ([email protected] O [email protected]). Sul sito è possibile accedere allo Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza www.sbnp.it.

Note a piè di pagina

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(1) Non si computano i beni immobili italiani relativi alla produzione e/o allo scambio dell’attività d’impresa della società ceduta.

(ii) Si considera ineleggibile una partecipazione in società in cui i soci abbiano diritti di voto inferiori al 20% (o 2% nel caso di società quotate) o di capitale/patrimonio netto inferiore al 25% (5% in caso di società quotate) caso di entità quotate).

(3) Tuttavia, anche dopo che l’Italia avrà ratificato l’Accordo Multilaterale di Cooperazione, l’applicazione di tale disposizione non sarà automatica, essendo subordinata ad una specifica scelta da esercitarsi congiuntamente tra i due Stati contraenti. Pertanto, sebbene l’Italia abbia finora notificato l’intenzione di applicare l’articolo 9, comma 4, del Codice multilaterale del commercio, stante la necessaria reciprocità dell’opzione, tale disposizione rimarrà inefficace nei confronti dei Paesi che non hanno esercitato la stessa opzione. Ne consegue che con riferimento a quei Paesi che non hanno aderito, ovvero che la convenzione fiscale non contiene una previsione analoga a quella dell’art. 13(4) del Modello di Accordo OCSE (quali Austria, Lussemburgo e Svizzera) le modifiche apportate La Legge di Bilancio 2023 è inefficace, anche dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio Multilaterale.

(4) Ad esempio, va precisato che le plusvalenze derivanti dalla cessione dei contributi ai fondi immobiliari italiani non sono interessate dalla nuova norma.

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